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Gestione

Obblighi dei gestori di immobili commerciali: controlli e attestazioni

È considerato gestore di un immobile commerciale chi amministra, gestisce o concede l'uso a terzi dell'oggetto – che si tratti del proprietario, del facility management o del locatore.

Chi è considerato gestore di un immobile commerciale

Gestore di un immobile commerciale è chi amministra, gestisce o concede l'uso a terzi dell'oggetto – che si tratti del proprietario, del facility management o del locatore. Gli obblighi dipendono dal ruolo ricoperto, non dal titolo di proprietà.

Anche in caso di locazione a diverse aziende o utenti, questo ruolo rimane responsabile della protezione antincendio generale. Tale responsabilità comprende le installazioni costruttive e tecniche come vie di fuga, impianti di evacuazione del fumo e sistemi di allarme antincendio, la manutenzione e la cura regolari, il rispetto dei requisiti legali nonché la comunicazione e il coordinamento con i locatari e gli utenti.

Distinti da questi sono gli obblighi degli utenti. Secondo l’UFPP (Ufficio federale della polizia e della prevenzione), proprietari e utenti di edifici e impianti sono responsabili in prima persona del rispetto delle prescrizioni antincendio; ciò riguarda tanto i locatari quanto i proprietari fondiari o per piani frazionati e le loro amministrazioni o custodi incaricati.

La ripartizione dei ruoli tra proprietari e utenti deve essere definita chiaramente. Proprietari, locatori e amministrazioni devono informare gli utenti sulle questioni relative alla sicurezza antincendio e, se necessario, istruirli.

Obblighi antincendio in tre ambiti: costruttivo, tecnico, organizzativo

Protezione antincendio costruttiva: Le prescrizioni antincendio dell’AIAS (Associazione Istituti Assicuratori Antincendio Svizzeri) sono vincolanti in tutta la Svizzera e vengono attuate dalle autorità cantonali di polizia del fuoco. La direttiva antincendio 10-15 regola i requisiti generali e definisce gli obiettivi di protezione: persone, animali e beni materiali devono essere protetti dai pericoli e dagli effetti degli incendi.

Per gli immobili commerciali ne derivano, tra l’altro, classi di resistenza al fuoco per pareti e solai, chiusure tagliafuoco per porte, condotti e installazioni, dispositivi di evacuazione di fumo e calore nonché compartimenti antincendio per contenere il fuoco. In caso di ristrutturazioni o cambiamenti di destinazione d’uso, si raccomanda una nuova verifica da parte di uno specialista in materia antincendio.

Protezione antincendio tecnica: Impianti di allarme antincendio, sprinkler o ventilazioni devono essere installati correttamente nonché controllati e sottoposti a manutenzione regolarmente. Il gestore è responsabile dell’esistenza di contratti di manutenzione, del rispetto degli intervalli di controllo e della rapida eliminazione dei difetti riscontrati.

Per singoli tipi di impianto esistono precisazioni cantonali. L’assicurazione edilizia di Berna elenca nelle sue schede informative antincendio, tra l’altro, impianti di allarme antincendio, impianti sprinkler, impianti di ventilazione in sovrappressione, sistemi di protezione contro i fulmini nonché la pulizia e il controllo di impianti di combustione e di scarico dei fumi.

Protezione antincendio organizzativa: Il gestore provvede affinché tutte le persone presenti nell’edificio conoscano il comportamento da tenere in caso di incendio. Ciò include piante delle vie di fuga e illuminazione di emergenza, concetti di allarme ed evacuazione, formazioni o istruzioni – specialmente in caso di locatari o utenti che cambiano frequentemente – nonché un regolamento antincendio esposto nell’area d’ingresso o in punti centrali.

Controllo periodico delle installazioni elettriche e attestato di sicurezza

L’Ordinanza sulle installazioni elettriche a bassa tensione (OIBT 734.27) obbliga i proprietari responsabili a far controllare le proprie installazioni a intervalli stabiliti. Allo stato privo di pericoli deve essere attestato al gestore di rete mediante un attestato di sicurezza.

Il periodo dipende dalla categoria dell’edificio. È di 20 anni per gli edifici abitativi come case unifamiliari e plurifamiliari.

10 anni valgono per le aziende agricole nonché per gli edifici e i locali ad uso commerciale – inclusi anche gli uffici e le chiese – così come per gli impianti di autoproduzione come gli impianti fotovoltaici presso edifici abitativi.

5 anni valgono per edifici e locali in cui bisogna prevedere grandi assembramenti di persone, ad esempio grandi magazzini, hotel e ristoranti, cinema e teatri, scuole, asili infantili e ospedali nonché stazioni di servizio e locali operativi dell’industria e del grande commercio.

In caso di cambio di mano, è dovuto un controllo se l’ultimo controllo elettrico risale a più di cinque anni fa. Ciò vale secondo l’OIBT anche per installazioni con un periodo di controllo di 10 o 20 anni. Se l’ultimo attestato di sicurezza risale a meno di cinque anni fa, in caso di cambio di mano non è obbligatorio un nuovo controllo. Chi ha smarrito il documento o ha effettuato nel frattempo lavori di trasformazione può commissionare volontariamente un controllo straordinario.

Secondo l’art. 33 OIBT, l’organismo di controllo deve essere indipendente: non deve essere stato coinvolto nella progettazione, realizzazione o manutenzione dell’impianto da controllare. Chi ha costruito l’installazione non può controllarla personalmente; sono possibili consulenti in materia di sicurezza concessionati federalmente o organismi di ispezione accreditati. Chi deve eliminare i difetti incarica un’altra ditta di installazione elettrica rispetto a quella che ha effettuato il controllo – altrimenti viene violata l’indipendenza.

Il controllore misura i valori rilevanti di corrente e isolamento ed effettua in tutti i locali un controllo visivo delle linee e delle prese. In assenza di difetti riscontrabili, rilascia l’attestato di sicurezza (SiNa); una copia resta al gestore, l’altra va di norma direttamente al gestore di rete.

In caso di difetti, redige un rapporto dettagliato; l’eliminazione viene affidata a una ditta di installazione elettrica, che informa il controllore con una dichiarazione di avvenuta eliminazione. L’invito scritto al controllo periodico viene inviato dal gestore di rete.

Periodi di controllo per le installazioni elettriche a bassa tensione secondo l’OIBT 734.27

  • 20Edifici abitativi (case unifamiliari e plurifamiliari)
  • 10Edifici commerciali, locali e aziende agricole

Attestazioni che i gestori dovrebbero avere pronte

Nella pratica quotidiana vengono richiesti soprattutto i seguenti documenti: l’attestato di sicurezza valido per l’installazione elettrica, i protocolli di manutenzione e controllo degli impianti tecnici antincendio, i rapporti sui difetti completi della dichiarazione di avvenuta eliminazione, il registro antincendio nonché le attestazioni sui giri di controllo effettuati e sui difetti eliminati.

Il registro antincendio appartiene ai documenti di base messi a disposizione dall’assicurazione edilizia di Berna per il Cantone di Berna – accanto alle prescrizioni antincendio dell’AIAS vincolanti in tutta la Svizzera, ai documenti sullo stato della tecnica e alle schede informative antincendio cantonali.

La documentazione è decisiva in caso di controlli delle autorità, sinistri e controversie legali. Chi non può documentare i giri di controllo, le manutenzioni e l’eliminazione dei difetti riscontrati difficilmente potrà provare l’adempimento dei propri obblighi.

L’UFPP segnala che un incendio ha spesso conseguenze legali e che le strascichi giudiziari possono protrarsi per anni, specialmente se non è stata assunta la propria responsabilità.

Ripartizione dei ruoli con locatari e utenti

Le competenze devono essere regolate per iscritto – nel contratto di locazione o in una direttiva antincendio. Da stabilire è chi effettua la manutenzione di quali impianti, chi esegue i giri di controllo, chi elimina i difetti riscontrati e chi ne sostiene i costi.

Il gestore informa gli utenti sulle vie di fuga e sull’allarme e li istruisce se necessario; in caso di locatari che cambiano frequentemente, queste informazioni devono essere trasmesse periodicamente.

I tipici punti di conflitto restano il corridoio ingombro, la porta tagliafuoco lasciata aperta e il parcheggio auto utilizzato impropriamente come deposito. L’UFPP cita tre regole fondamentali: mantenere libera la scala, chiudere sempre le porte tagliafuoco, non utilizzare il parcheggio auto come deposito.

Da garantire congiuntamente sono inoltre l’uso corretto del fuoco e di fonti di pericolo simili, lo stoccaggio conforme alle prescrizioni di materiali infiammabili, liquidi e bombole di gas nonché il passaggio sempre libero nelle vie di fuga.

Allo stesso modo, va garantita la funzionalità delle installazioni costruttive come le porte tagliafuoco, l’esercizio e la manutenzione conformi alle prescrizioni degli impianti tecnici dell’edificio, la prontezza operativa delle installazioni tecniche antincendio compresi i controlli e le manutenzioni prescritti, nonché il rispetto delle istruzioni degli organi di controllo comunali e cantonali.

Responsabilità: gestori vs. utenti negli immobili commerciali

  • Gestore responsabile per:Installazioni costruttive e tecniche, manutenzione e controllo, comunicazione con gli utenti, regolamento antincendio, giri di controllo, documentazione
  • Utenti responsabili per:Uso corretto, vie di fuga libere, corretto Umgang con le fonti di pericolo, stoccaggio di materiali infiammabili, rispetto delle istruzioni

Punti deboli tipici e il controcontrollo pratico

Le negligenze ricorrenti sono la mancanza di contratti di manutenzione, il mancato rispetto degli intervalli di controllo, competenze poco chiare tra gestore e utenti nonché difetti riscontrati ma non eliminati.

Questi punti si influenzano a vicenda: senza contratto di manutenzione non scattano appuntamenti di controllo, senza appuntamenti non ci sono protocolli e senza competenze chiare un difetto segnalato rimane aperto – finché un controllo, un sinistro o un caso assicurativo non rende visibile la lacuna.

Lista di controllo per il controcontrollo:

– L’attestato di sicurezza per l’installazione elettrica è presente e il termine di controllo della categoria edilizia pertinente (5, 10 o 20 anni) non è ancora scaduto?

– Sono presenti contratti di manutenzione per impianti di allarme antincendio, sprinkler e ventilazione e gli appuntamenti di controllo sono stati rispettati?

– I rapporti sui difetti sono archiviati insieme alla dichiarazione di avvenuta eliminazione della ditta esecutrice?

– La ripartizione dei ruoli tra gestore e utenti è fissata per iscritto, inclusa l’assunzione dei costi?

– Le vie di fuga sono libere, le porte tagliafuoco funzionanti e chiuse e il parcheggio auto non è occupato come deposito?

– I giri di controllo sono documentati e i difetti riscontrati durante tali giri sono stati eliminati?

– Gli utenti sono stati informati sulle vie di fuga, sull’allarme e sulla gestione delle fonti di pericolo e, se necessario, istruiti?

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